Truffe su assegni circolari
Segnaliamo a tutti i clienti che si stanno verificando in modo sempre più ricorrente episodi di truffe mediante duplicazione/clonazione di assegni circolari. La truffa si svolge nel contesto di una vendita a distanza: solitamente si tratta di siti web specializzati in compravendita di merce e automezzi usati.
Il truffatore, che si presenta come venditore, richiede come forma di pagamento l’emissione di un assegno circolare e – con il pretesto di ottenere una garanzia preliminare alla consegna della merce – esige dall’acquirente l’inoltro (a mezzo email, social network, WhatsApp, …) di copia dell’assegno circolare.
Ricevuta l’immagine dell’assegno circolare, il truffatore produce un clone del titolo e lo presenta all’incasso presso una banca. Nel frattempo con vari pretesti rimanda l’invio o la consegna della merce oggetto di compravendita e dopo l’incasso fa perdere le proprie tracce.
L’acquirente richiedente l’emissione dell’assegno circolare, intenzionato a rientrare in possesso della somma, si rivolge quindi alla propria Banca per il rimborso dell’assegno circolare inutilizzato. Lo stesso è stato però già incassato dal truffatore.
Si raccomanda pertanto di prestare massima attenzione per evitare di incorrere nel meccanismo di truffa citato, evitando pertanto, l’invio di copie, immagini o qualsiasi dato contenuto nei titoli in modo da non agevolare o incentivare la fattispecie di reato descritto impedendo di fatto, il successivo rimborso del titolo oggetto di contraffazione.
Nel caso di clonazione di assegni, il comportamento del cliente, il quale, con imprudenza, invii la fotografia del titolo al presunto venditore a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un sito internet, in assenza di necessarie verifiche e di ogni controllo, incide sullo sviluppo causale degli eventi ed è rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., a mente del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Questo il principio espresso dall’Abf, Collegio di Napoli, Pres. Carriero – Rel. Fauceglia, con la decisione del 21.09.2016.