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PSD/SEPA

PSD2 (Payment Services Directive 2) e SEPA (Single Euro Payments Area).

PSD/SEPA

PSD2 – PAYMENT SERVICES DIRECTIVE 2

La Direttiva Europea (UE) 2366/2015 relativa ai servizi di pagamento, meglio conosciuta come PSD2 – Payment Services Directive, mira a contribuire allo sviluppo di un mercato unico europeo dei pagamenti più efficiente ed integrato.

L’obiettivo è inoltre quello di aumentare il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici tutelando maggiormente gli utenti, ma anche di incrementare il livello di concorrenza tra i player all’interno del mercato dei pagamenti.

La Direttiva è entrata in vigore a Gennaio 2018 ed è completamente operativa da Settembre 2019.

La Direttiva PSD2 ha introdotto nuovi requisiti relativamente alle modalità di autenticazione ai conti e di disposizione di operazioni di pagamento volte ad assicurare una maggior tutela nei confronti degli utenti.

Pagamenti in Europa

Grazie alla revisione della direttiva UE sui servizi di pagamento (PSD2), alla direttiva sui conti di pagamento ed altre normative dell’UE, i pagamenti elettronici diventano meno costosi, più facili e più sicuri.

Ecco come:

  • È possibile effettuare pagamenti in tutta Europa (UE, Islanda, Norvegia e Liechtenstein) con la stessa semplicità e sicurezza dei pagamenti nel tuo paese.
  • Gli esercenti non possono più addebitare costi aggiuntivi se si effettua un pagamento con una carta emessa nell’UE.
  • Le norme riguardano tutti i tipi di pagamenti elettronici (ad esempio bonifici, addebiti diretti, pagamenti tramite carta…).
  • Chiunque soggiorni legalmente in Europa ha diritto a un conto bancario per effettuare pagamenti elettronici (“conto di pagamento”).

L’Oposcuolo della Commissione Europea “I tuoi diritti quando effettui un pagamento in Europa” elenca in breve i diritti dei consumatori in caso di pagamenti effettuati in Europa.

Sicurezza

La Direttiva PSD2 ha introdotto nuovi requisiti relativamente alle modalità di autenticazione ai conti e di disposizione di operazioni di pagamento volte ad assicurare una maggior tutela nei confronti degli utenti.

Per ridurre il rischio di frodi, la PSD2 prevede in fase di autenticazione delle operazioni l’utilizzo della Strong Customer Authentication – SCA (“autenticazione forte del cliente”).

La SCA consente di garantire una maggiore sicurezza delle transazioni utilizzando due o più elementi di autenticazione indipendenti per la verifica dei pagamenti categorizzati come conoscenza (es. codice PIN), possesso (es. token fisico o cellulare) ed inerenza (es. impronta digitale), cosicché la violazione di uno non rischia di compromette l’affidabilità degli altri. L’autenticazione forte è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.

Terze Parti

La normativa PSD2 ha l’obiettivo di regolamentare l’attività dei nuovi soggetti del mercato, cosiddette Terze Parti, i cui ruoli principali sono:

  • Prestatore di Servizi Dispositivi (Payment Initiation Service Providers o PISP), soggetto terzo che, su espressa autorizzazione del Cliente ad accedere al proprio conto online attivo presso un altro istituto, dispone un pagamento per proprio conto;
  • Prestatore di Servizi Informativi sui Conti (Account Information Service Provider o AISP), soggetto terzo che, su espressa autorizzazione dei Clienti che hanno conti di pagamento accessibili online, può fornire informazioni aggregate dei propri conti in un unico strumento;
  • Prestatore di Servizi di Pagamento basati su carta (Card Issuer Service Providers o CISP), soggetto terzo che emette carte di pagamento, regolate su conti di pagamento online detenuti presso un altro istituto. I CISP non detengono direttamente fondi dei clienti, ma possono interrogare preventivamente la Banca presso cui il conto è attivo, per verificare la disponibilità dei fondi oggetto della transazione disposta dall’utente.

Su espressa autorizzazione del Cliente, le Terze Parti potranno quindi recuperare i dati del Cliente e farli visualizzare al cliente su altri applicativi digitali, differenti da quelli messi a disposizione dalla banca.

DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSD)

Ė entrato in vigore, dal 1° Marzo 2010, il Decreto Legislativo n. 11 del 27 Gennaio 2010 che recepisce, in Italia, la Direttiva europea “PSD” (Payment Service Directive – Direttiva 2007/64/CE) sui sistemi di pagamento negli Stati Membri dell’UE. La “PSD” si applica ai principali servizi di pagamento (bonifici, RID, Ri.Ba, MAV, movimenti di carte di credito e carte bancomat, bollettini bancari, ecc.) effettuati in euro e nelle altre valute degli Stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), esclusi i servizi che si basano su titoli di credito (assegni, effetti cambiari, ecc.).

Principali Impatti

  • IBAN come identificativo unico e abolizione delle vecchie coordinate bancarie
    Il codice “IBAN” (International Bank Account Number) viene adottato definitivamente come “identificativo unico” per l’esecuzione dei bonifici nazionali. Quindi, non sarà possibile eseguire bonifici sulla base delle “vecchie” coordinate bancarie.
  • Abolizione della data valuta antergata
    Non sarà più possibile chiedere l’accredito dei fondi sul conto di un beneficiario con una data valuta retrodatata rispetto alla data di disposizione dell’ordine (prassi della cosiddetta valuta “antergata”).
  • Abolizione della data valuta fissa per il beneficiario
    Non sarà più possibile gestire l’informazione di “valuta fissa per il beneficiario”. Per garantire una specifica valuta al beneficiario, si dovrà disporre l’ordine con almeno un giorno di anticipo. Di tale aspetto si dovrà tenere conto nel disporre i pagamenti con scadenze prestabilite (ad esempio: pagamento stipendi).
  • Disponibilità dei fondi ricevuti e data valuta
    Per i bonifici ricevuti da altri Istituti bancari, la data di disponibilità giuridica e la data valuta applicata sul conto corrente coincideranno sempre con la data di ricezione dei fondi da parte della Banca.
  • Tempi di esecuzione
    I bonifici nazionali e i bonifici da e verso i paesi dell’Unione Europea avranno tempi certi di esecuzione. In particolare, se in valuta euro, saranno eseguiti, salvo il caso di specifici accordi in deroga, entro un giorno lavorativo dalla data di ricezione dell’ordine, purché disposti entro l’orario di riferimento (cut-off). Oltre questo termine orario, si considereranno come disposti il giorno lavorativo successivo.

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SEPA

Dal 1° Febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa SEPA, che riguarda cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni e prevede la possibilità di gestire pagamenti e incassi in euro superando le differenze tra i vari Paesi.

SEPA è l’acronimo di Single Euro Payments Area ovvero Area Unica dei Pagamenti in Euro e nasce dal progetto della Banca Centrale Europea e della Commissione Europea finalizzato ad estendere il processo di integrazione europea ai pagamenti al dettaglio, in euro, con strumenti alternativi al contante: bonifici, addebiti diretti, carte di pagamento

Per i Paesi che fanno parte dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro non vi sono più differenze tra pagamenti nazionali e transnazionali e per il cliente non vi è più alcuna differenza legata al Paese o alla banca in cui detiene il conto.

Il 9 Gennaio 2014 la Commissione Europea ha proposto la modifica del Regolamento UE in merito alla data finale per migrazione alla SEPA. Pur mantenendo il 1° Febbraio 2014 come data ultima per completare il processo di migrazione, per garantire la regolarità dei flussi di pagamento e incasso è stata prevista la possibilità che fino al 1° Agosto 2014 possano essere accettate le operazioni di bonifico e addebito diretto disposte nei formati nazionali.

Paesi Aderenti

I Paesi aderenti alla SEPA sono:

  • Paesi UE che utilizzano l’Euro come valuta: Italia, Germania, Francia, Spagna Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Malta, Estonia, Slovacchia;
  • Paesi UE con valuta diversa dall’Euro: Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia (quest’ultima con un percorso graduale);
  • Paesi esterni all’UE e con valuta diversa dall’Euro: Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco.

Attraverso la SEPA, si crea maggiore uniformità tra i mercati per consentire ai consumatori l’utilizzo di strumenti di pagamento alle stesse condizioni e in base a standard condivisi.

Principali Vantaggi

Un nuovo sistema con standard comuni per bonifici e incassi, che offre vantaggi al consumatore finale, all’esercente, all’impresa, alla pubblica amministrazione:

  • possibilità di raggiungere tutti gli altri rapporti bancari nell’area SEPA;
  • semplificazione dei processi, maggiore sicurezza, riduzione dei tempi e delle spese per le diverse operazioni bancarie;
  • più ampia scelta di sistemi per processare i pagamenti;
  • in prospettiva, possibilità di servirsi di un’unica carta per i pagamenti in area SEPA;
  • possibilità di usufruire di servizi innovativi disponibili in altri Paesi dell’area SEPA. 

Cosa Cambia

In Italia, dal 01 febbraio 2014 (Regolamento UE n. 260/2012) non sono più utilizzabili i consueti strumenti domestici di incasso e pagamento (Bonifici e Rapporti diretti interbancari RID), a cui subentrano omologhi strumenti europei, introdotti per effettuare e ricevere in modo più semplice, veloce e sicuro pagamenti in euro.

Le Banche dell’Unione Europea e gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento devono necessariamente avvalersi di:

  • SEPA Credit Transfer (SCT) che sostituisce il circuito dei bonifici nazionali;
  • SEPA Direct Debit Core (SDD Core) che sostituisce i RID Ordinari e i RID veloci e può assumere le seguenti modalità operative:
    1. SDD Core: si tratta di un addebito pre-autorizzato rivolto sia a “consumatori” (Privati e Famiglie), che a “non consumatori” e “microimprese”;
    2. SDD B2B (Sepa Direct Debit Business to Business): riguarda esclusivamente la clientela classificabile come “non consumatore” e “microimprese”. Si distingue dal precedente in quanto non consente al debitore la facoltà di rimborso del pagamento e, inoltre, ha tempi di esecuzione più brevi.

In data 09/01/2014 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica del Regolamento (UE) 260/2012, che prevede la possibilità che siano accettate le operazioni di bonifico e addebito diretto disposte nei formati nazionali fino al 1° agosto del 2014. Nel confermare la scadenza del 1° Febbraio 2014, la proposta della Commissione introduce pertanto un periodo transitorio per garantire la regolarità dei pagamenti per i consumatori e le imprese.

Sono esclusi da detta limitazione i RID Finanziari (utilizzati per i pagamenti collegati alla gestione di strumenti finanziari) e i RID ad importo fisso (ovverosia con importo prefissato all’atto del rilascio dell’addebito in conto). Per questi ultimi è prevista la migrazione agli schemi SEPA entro il 01/02/2016. Servizi di pagamento quali Ri.Ba, MAV, RAV, così come i bollettini bancari postali possono, invece, continuare ad essere utilizzati.

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